In relazione all’istituto della comunicazione telematica dei corrispettivi prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 in relazione alle operazioni ex art. 22 DPR IVA e alla sua obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, per soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e, dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti, è opportuno segnalare che le vendite di libri/periodici cartacei o (con un piccolo margine di incertezza) digitali non rilevano ove effettuati nei confronti di privati.
E’ bene in primo luogo ribadire che, in relazione al predetto istituto, ci si trova nell’ambito delle vendite al minuto e delle attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del DPR IVA: nello specifico, delle vendite/prestazioni di servizio svolte nei confronti di privati che non richiedano l’emissione di fattura. Al di fuori dell’ambito di applicazione del predetto art. 22 (per esempio nei rapporti dell’editore con i vari partner commerciali) vigono le normali regole di contabilizzazione e trattamento fiscale dei corrispettivi.
Entrando nello specifico della commercializzazione di libri (cartacei o digitali), è opportuno ricordare anche che l’istituto della comunicazione telematica dei corrispettivi è contraddistinta, oltre che dalla predetta disciplina di legge, anche da regole tecniche dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018 (che prevede le caratteristiche di tracciato e hardware per adempiere all’obbligo).
Esiste anche il decreto del MEF del 10 maggio 2019 che ha fissato le fattispecie di esonero, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015.
Orbene, l’art. 1, comma 1, lettera a) di decreto del MEF contempla fra i casi di esonero (almeno per il momento) le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi: a) ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/1996 e b) ai sensi del DM del MEF del 27 ottobre 2015:
– quanto alla lettera a), l’art. 2, comma 1, lettera e) del DPR 696/1996 essa richiama espressamente le cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri anche con supporti integrativi; si aggiunga inoltre che, ai sensi della lettera oo) dello stesso comma 1, la vendita per corrispondenza è esclusa dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e la prassi (v. in particolare risoluzione 274/E del 5 novembre 2009 e la recente Risposta 198/2019 dell’Agenzia delle Entrate) assimila alla vendita per corrispondenza il commercio elettronico indiretto, cioè il commercio di beni fisici effettuato con mezzi elettronici);
– quanto alla lettera b), l’art. 1, comma 1, lettera a) del DM del 27 ottobre 2015, essa contempla, tra le altre prestazioni, le prestazioni di servizi elettronici verso privati (impiegando la stessa dizione prevista dall’art. 22 comma 1, n. 6-ter) del DPR IVA). Questo concetto è riferito anche alla veicolazione on-line di libri e periodici digitali.
Tale concetto (meglio identificabile con i servizi resi attraverso mezzi elettronici) è infatti esplicato dall’Allegato II della Direttiva UE 112/2006 (che nell’ambito di quei servizi contempla la fornitura di testi digitali), a sua volta dettagliato dall’Allegato I, n. 3) del Regolamento UE 282/2011 (in tema di territorialità IVA) che richiama espressamente – a specifica dei contenuti dell’Allegato II della Direttiva – la fornitura di contenuto digitalizzato di libri e di periodici. Queste disposizioni continuano a essere in vigore nonostante, sotto il profilo dell’aliquota applicabile (ridotta), la recente Direttiva 2018/1713 ) abbia modificato l’allegato III alla Direttiva IVA inserendo nel suo elenco anche libri e periodici digitali (oltre a quelli cartacei o su altro supporto fisico).
La circostanza che l’art. 22 del DPR IVA, come sopra evidenziato, contempli anche i servizi elettronici non pare decisiva per l’applicazione a questi della comunicazione telematica dei corrispettivi (che indica lo stesso art. 22 come suo presupposto), posto che è la stessa norma di legge che contempla l’istituto a prevedere la possibilità, con decreto del MEF (quello che poi ha recato data 10 maggio 2019), di fattispecie di esoneri. Inutile negare che l’esclusione dei libri/periodici cartacei sia più evidente di quanto non sia quella dei libri/periodici digitali, ma secondo l’argomento appena esposto comunque sostenibile.
Il combinato disposto delle disposizioni sopra illustrate porta, in definitiva, a escludere la vendita di libri/periodici cartacei e (seppure con la piccola incertezza appena esposta) digitali dall’obbligo della memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.