STATUTO
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Articolo 1
Costituzione e Denominazione

È costituita l’associazione denominata “Associazione degli Editori Indipendenti”, in forma abbreviata“ADEI”( “Associazione” oppure“ADEI”).

Articolo 2
Sede

L’Associazione ha sede a Roma. Il Consiglio Direttivo può istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre regioni o città, in Italia e/o all’estero.

Articolo 3
Scopi

1. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli “Editori Indipendenti Italiani”, con tale definizione intendendosi le imprese,costituite come società di capitali o di persone, attive nel settore dell’editoria libraria e aventi tutti i seguenti requisiti:

a) che abbiano sede legale in Italia e svolgano come attività prevalente e prevalentemente a proprie spese quella della pubblicazione di libri su qualunque supporto, e quindi ad esempio su supporto materiale, digitale e audio;
b) che non facciano parte di un gruppo rispetto a cui sussistano tutte e tre le seguenti condizioni:che sia (i) titolare di più marchi editoriali in Italia; (ii) svolga anche attività di promozione e/o distribuzione;(iii) sia titolare di una catena di librerie. A tale fine, per “fare parte di un gruppo” si intende essere un’impresa controllante, direttamente o indirettamente, altre imprese, oppure controllata, direttamente o indirettamente, da altre imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

2. Per gli scopi di cui sopra, e cioè la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli Editori Indipendenti Italiani, e in particolare degli Editori Indipendenti Italiani associati (“Associati”), l’Associazione si propone di:
a) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati), nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori, per tutelare e promuovere lo sviluppo dell’editoria indipendente italiana;
b) promuovere la partecipazione, la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell’editoria indipendente italiana in generale e degli Associati nello specifico;
c) organizzare e/o partecipare a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia ulteriore iniziativa volta (direttamente e/o indirettamente) alla promozione dell’editoria indipendente italiana;
d) promuovere, studiare e seguire l’elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti il settore dell’editoria indipendente, a livello nazionale, comunitario e internazionale;
e) pubblicare periodici, newsletter, e ogni altro materiale, su qualsiasi supporto, al fine di diffondere studi, ricerche, notizie;
f) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli Associati;
g) promuovere e attuare iniziative volte a valorizzare l’immagine ed il ruolo degli Associati;
h) promuovere e attuare ricerche e studi, anche di natura economica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza dell’editoria indipendente italiana o estera e la sua collocazione nell’ambito del panorama socio-economico del Paese e del contesto internazionale;
i) erogare servizi agli Associati, anche per il tramite di società appositamente costituita, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, corsi di formazione, prestazione di servizi legali/fiscali/amministrativi, stipula di convenzioni, organizzazione di manifestazioni.

3. L’Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi.

4. L’Associazione, in qualità di associazione di categoria, può aderire a federazioni di associazioni di categoria. L’Associazione può anche aderire, e assumere interessenze e partecipazioni in enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, consorzi, società, costituiti o costituendi, italiani o stranieri, purché tali attività siano finalizzate ad un miglior raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 4
Durata e quote

1. L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile per volontà degli Associati,da esprimersi prima della scadenza mediante delibera assembleare, salvo il suo eventuale scioglimento che può essere deliberato sempre dall’Assemblea in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.
2. Ogni Associato provvederà al pagamento delle quote e dei contributi deliberati dal Comitato Direttivo e dall’Assemblea in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Titolo II
Requisiti – Associati – Cessazione del rapporto associativo

Articolo 5
Requisiti

1. Possono aderire all’Associazione, e acquisiscono dunque lo status di Associato, esclusivamente(a) gli Editori Italiani Indipendenti come definiti all’articolo 3.1 che precede e (b) le associazioni regionali di Editori Italiani Indipendenti (“Associazioni Regionali”). Per quanto attiene l’ammissione come Associato dell’ADEI di Associazioni Regionali, il Consiglio Direttivo ne fissa i criteri con apposita delibera. Resta inteso che nei confronti dell’ADEI, una volta ammesse le Associazioni Regionali assumono tutti i diritti e tutti i doveri derivanti dalla legge e dal presente Statuto, non solo per proprio conto ma anche per conto di ogni singolo proprio associato.

2. Sono previste le seguenti categorie di Associati: (i) Associati Fondatori e (ii) Associati Ordinari. Gli Associati Fondatori sono indicati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione.

3. Gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi.

Articolo 6
Ammissione – Durata del rapporto associativo

1. L’ammissione di nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Statuto all’articolo 3.1. Sempre il Consiglio Direttivo verifica il mantenimento da parte degli Associati dei medesimi requisiti, secondo modalità da stabilirsi dallo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il rapporto associativo ha durata annuale e si intende rinnovato di anno in anno, salvo cessazione che potrà avere luogo ai sensi del successivo articolo 9.

Articolo 7
Diritti e doveri degli Associati

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Statuto, gli Associati hanno tutti i diritti ad essi garantiti dal presente Statuto e il diritto di ricevere, per tutta la durata del rapporto associativo, le prestazioni poste in essere dall’Associazione.

2. L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli Associati l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dagli Organi competenti dell’Associazione, tra cui l’obbligo di versare in modo regolare e tempestivo le quote e i contributi dovuti secondo quanto stabilito dall’Associazione.

3. Gli Associati sono tenuti a collaborare, nei limiti delle loro possibilità e competenze, al raggiungimento degli scopi associativi e a non svolgere azioni in contrasto con gli stessi. L’attività di ogni singolo Associato deve essere esercitata in conformità ai principi dell’etica e della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale, e non deve essere lesiva dell’immagine dell’Associazione e di alcuno degli altri Associati.

Articolo 8
Quote e contributi

1. I nuovi Associati potranno essere tenuti a corrispondere una quota di ammissione una tantum all’atto dell’ammissione all’Associazione secondo i termini e con le modalità che potranno essere stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli Associati devono versare una quota ordinaria annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; tale quota può variare in funzione di diverse soglie di fatturato annuale di bilancio degli Associati. Nel caso di Associazioni Regionali, la quota ordinaria annuale da versare sarà una quota cumulativa ridotta rispetto a quella stabilita per le singole imprese, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, fermo restando il diritto del singolo associato dell’Associazione Regionale di divenire Associato dell’ADEI direttamente e in prima persona – assumendo così in proprio tutti i diritti e tutti gli obblighi degli Associati dell’ADEI – versando personalmente il conguaglio della quota rispetto a quella ridotta versata dall’Associazione Regionale.

3. In casi particolari, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà deliberare il versamento una tantum di contributi straordinari da parte degli Associati.

Articolo 9
Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo degli Associati cessa:
a) qualora vengano meno i requisiti previsti dal presente Statuto all’articolo 3.1, e per conseguente delibera del Consiglio Direttivo;
b) in caso di mancato regolare pagamento delle quote e/o dei contributi associativi, secondo i criteri che saranno fissati dal Consiglio Direttivo, e per conseguente delibera del Consiglio Direttivo;
c) in caso di recesso;
d) per esclusione deliberata dall’Assemblea in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

2. Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera (a) che precede, gli Associati dovranno dare immediata comunicazione al Consiglio Direttivo della perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Associazione. In tal caso, ovvero qualora la perdita dei requisiti sia accertata dal Consiglio Direttivo, la cessazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibererà di volta in volta i tempi e le modalità per il pagamento delle quote e dei contributi straordinari dovuti per l’anno nel quale ha luogo la perdita dei suddetti requisiti. Resta inteso che la cessazione del rapporto associativo non dà diritto al rimborso né della eventuale quota di ammissione né di una quota del Fondo comune dell’Associazione.

3. Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera (c) che precede, il recesso deve essere notificato all’Associazione con comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso notificato all’Associazione secondo le sopra dette modalità entro il 30 settembre, libera il recedente dal pagamento delle quote associative annuali di cui all’art. 8 che precede, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Resta inteso che il recesso non dà diritto al rimborso né della eventuale quota di ammissione né di una quota del Fondo comune dell’Associazione.

4. Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera (d) che precede, sono esclusi dall’Associazione gli Associati che:
a) si siano resi responsabili di gravi inadempienze alle norme dello Statuto; o
b) non abbiano osservato le deliberazioni degli Organi dell’Associazione; o
c) non abbiano rispettato le regole relative all’uso del marchio dell’Associazione; o
d) abbiano leso con il loro comportamento i principi di lealtà, buona fede, correttezza e fiducia posti a base dell’Associazione; o
e) siano stati posti in liquidazione, dichiarati falliti o assoggettati ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.
L’Assemblea delibera sull’esclusione per le cause di cui sopra, su proposta del Consiglio Direttivo. Resta inteso che l’esclusione di un Associato non dà diritto al rimborso in favore dello stesso né della eventuale quota di ammissione né di una quota del Fondo comune dell’Associazione.

Articolo 10
Marchio dell’Associazione

1. Il marchio dell’Associazione è registrato. L’utilizzo del marchio,nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, è consentito ai soli Associati che risultino adempienti agli obblighi derivanti dallo Statuto, ivi incluso l’obbligo di essere in regola con il pagamento delle quote ordinarie e dei contributi straordinari associativi.

2. Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di revocare o negare l’utilizzo del marchio agli Associati che non lo utilizzino in conformità ai principi ed alle norme dell’Associazione.

3. La cessazione, per qualsiasi ragione, della qualità di Associato comporta l’automatica e immediata revoca dell’utilizzo del marchio, fermo restando che l’Associato avrà l’obbligo di sostenerne tutti gli oneri relativi.

Titolo III
Organizzazione dell’Associazione

Articolo 11
Organi

1. Sono Organi necessari dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Presidente;
c) Il Vice-Presidente;
d) Il Consiglio Direttivo;
e) Il Tesoriere.

2. Sono Organi facoltativi dell’Associazione:
a) Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo;
b) Il Revisore Contabile, se nominato dal Consiglio Direttivo, qualora così richiesto dall’Assemblea;
c) Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’Assemblea.

Articolo 12
Assemblea – Intervento e diritto di voto

1. L’Assemblea è costituita dagli Associati Fondatori e dagli Associati Ordinari, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote e dei contributi associativi.

2. Gli Associati intervengono all’Assemblea di persona; se persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all’ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni Associato non può rappresentare in Assemblea più di altri 2 (due) Associati.

3. Fermo restando quanto precede, in sede di Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, a ciascun Associato (sia esso Fondatore o Ordinario) spetta un voto. Tuttavia, nel caso di Associazioni Regionali, queste esprimono un numero di voti che tenga conto della quota cumulativa pagata, secondo criteri fissati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 13
Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, allo scopo di procedere all’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente, ovvero il Vice-Presidente ovvero il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e con l’avvertimento che la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa da parte del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da due membri del Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione a tutti gli Associati. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all’ordine del giorno. Nella stessa lettera può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta, fermo restando che la seconda adunanza deve tenersi entro 30 giorni dalla data fissata per la riunione in prima convocazione.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata con preavviso di almeno cinque giorni.

5. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per audio e/o videoconferenza, a condizione che:
– sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il verbalizzante.

Articolo 14
Riunioni e deliberazioni dell’Assemblea – Verbali

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal segretario verbalizzante designato dall’Assemblea su proposta del presidente. Copia del verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal segretario è portato a conoscenza degli Associati entro 30 giorni a cura del Consiglio Direttivo.

2. In sede ordinaria, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, i due terzi degli Associati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta del numero dei voti complessivamente presenti in Assemblea. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del numero dei voti complessivamente presenti in Assemblea qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. In caso di parità di voti, la decisione si intende non adottata.

3. In sede straordinaria l’Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Associati che siano presenti in Assemblea.

Articolo 15
Attribuzioni dell’Assemblea

1. Sono di competenza dell’Assemblea in sede ordinaria:
a) su proposta del Consiglio Direttivo e sulla base della relazione del Presidente, la determinazione delle linee di indirizzo e strategiche dell’Associazione, e quindi delle direttive di massima dell’azione associativa e del programma di massima delle attività;
b) l’esame e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo economico e finanziario;
c) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 18, nonché la revoca degli stessi;
d) l’elezione del Presidente; se del caso, l’elezione del Collegio dei Probiviri e la
richiesta al Consiglio Direttivo di nominare il Revisore Contabile; nonché la revoca degli stessi dalla carica;
e) l’eventuale remunerazione dei componenti degli Organi;
f) la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposte all’Assemblea ai sensi del presente Statuto;
g) il versamento di contributi straordinari da parte degli Associati;
h) su proposta del Consiglio Direttivo, la determinazione dei diritti e dei doveri delle Associazioni Regionali e dei singoli associati di quest’ultime.

2. Sono di competenza dell’Assemblea in sede straordinaria:
a) le modificazioni dello Statuto;
b) l’esclusione degli Associati dall’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
c) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Associazione ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del presente Statuto, nonché la devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale della liquidazione.

Articolo 16
Presidente

1. Il Presidente dell’Associazione, che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea ordinaria. Il Presidente dura in carica due (2) anni, può svolgere due (2) mandati consecutivi ed è poi rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.

2. Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione, in giudizio e nei confronti dei terzi e degli Associati, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto, sovrintende e coordina lo svolgimento di tutta l’attività dell’Associazione e le attività del Direttore Generale, se nominato, e degli altri Organi nominati ai sensi dell’Articolo 11che precede. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, presiede i lavori degli stessi verificandone la regolare costituzione, ne firma i relativi verbali e cura l’attuazione delle decisioni assunte.

Articolo 17
Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente dura in carica due (2) anni, può svolgere due mandati consecutivi ed è rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.

Articolo 18
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Tale organo è composto da sette a nove membri, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, secondo il numero determinato dall’Assemblea all’atto della nomina.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due (2) anni, possono svolgere due mandati consecutivi e sono rieleggibili con l’intervallo di almeno un mandato.

3. Le candidature saranno presentate dagli Associati mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da far pervenire a quest’ultimo almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea che delibererà circa la nomina. Dovrà essere specificata la candidatura a Presidente. Ciascun Associato potrà presentare anche più di una candidatura, fermo restando tuttavia che del Consiglio Direttivo non potrà fare parte più di una persona che sia espressione (in quanto editore o amministratore o dipendente o consulente) del medesimo Associato. La candidatura del Presidente è valida soltanto se presentata da almeno il 10 (dieci) % degli Associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo verificherà la regolarità della candidatura ai sensi del presente Statuto e comunicherà agli Associati quelle ritenute valide almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea che delibererà circa la nomina.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea in sede ordinaria. Una volta determinato il numero dei componenti, si procede alla votazione prima dei candidati alla carica di Presidente, e poi di ogni altro candidato. Risulteranno eletti, nel numero determinato dall’Assemblea, i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, la graduatoria finale sarà determinata mediante una seconda votazione; in caso ancora di parità, secondo sorteggio.

5. Qualora durante il biennio cessino uno o più Consiglieri, i posti vacanti sono ricoperti dai soggetti votati ma non eletti nell’ultima votazione sulla base dei voti conseguiti ovvero, in caso di mancanza di soggetti, mediante cooptazione che dovrà essere ratificata dall’Assemblea. I nuovi Consiglieri resteranno in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

6. Qualora durante il biennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza (se il Consiglio è composto da un numero dispari di membri) ovvero la metà (se il Consiglio è composto da un numero pari di membri) dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, l’intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione.

7. Qualora durante il biennio cessi dalla carica il Presidente, il Consiglio Direttivo deve convocare immediatamente l’Assemblea affinché proceda al rinnovo di tale carica. In attesa dell’Assemblea, la carica di Presidente viene ricoperta dal Vice-Presidente, e in caso di cessazione anche del Vice-Presidente dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 19
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata inviata a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno nonché indicare luogo, giorno e ora della riunione.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Generale (qualora nominato) e il Tesoriere. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all’ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possano apportare.

4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo comma, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni aventi ad oggetto le domande di ammissione degli aspiranti Associati devono essere adottate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi di tutti componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

7. È, inoltre, ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8. I Consiglieri devono giustificare la propria eventuale assenza alla riunioni del Consiglio Direttivo. I Consiglieri che non partecipino a due riunioni, anche non consecutive, del Consiglio Direttivo senza avere dato adeguata giustificazione, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 20
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Salvo quanto altrimenti disposto, il Consiglio Direttivo è competente a:
a) promuovere e deliberare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive
dell’Assemblea, le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l’attività dell’Associazione;
b) deliberare, anche in attuazione delle decisioni dell’Assemblea, gli indirizzi generali dell’azione associativa e deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
c) esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario annuale e il preventivo economico e finanziario da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
d) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea (i) la partecipazione a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia iniziativa comunque coerente con gli scopi dell’Associazione; (ii) le eventuali iniziative pubblicitarie da porre in essere; e (iii) i costi e la ripartizione tra gli Associati degli stessi;
e) proporre all’Assemblea di deliberare in merito alla richiesta agli Associati del versamento una tantum di contributi straordinari;
f) istruire e deliberare in merito all’ammissione e, nei limiti previsti dal presente Statuto, alla cessazione degli Associati dal rapporto associativo;
g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea e deliberare la convocazione dell’Assemblea stessa;
h) proporre all’Assemblea la determinazione dei diritti e dei doveri delle Associazioni Regionali e dei singoli associati di quest’ultime;
i) deliberare la costituzione di Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi;
j) istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre regioni o città, in Italia e/o all’estero, fissandone criteri di funzionamento, poteri e obblighi;
k) promuovere ed attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi associativi e per favorire la partecipazione alla vita dell’Associazione;
l) la nomina del Vice-Presidente e del Tesoriere; l’eventuale nomina del Direttore Generale; se così richiesto dall’Assemblea, la nomina del Revisore Contabile;
m) esercitare tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo potrà delegare a propri componenti o anche ad altri Associati o terzi, eventualmente con facoltà di sub-delega, proprie singole e specifiche attività.

Articolo 21
Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
2. Il Tesoriere resta in carica due (2) anni, può svolgere due mandati consecutivi ed è rieleggibile con l’intervallo di almeno un mandato.
3. Il Tesoriere sovrintende all’andamento economico e finanziario dell’Associazione, e – con l’eventuale assistenza di consulenti esterni e del Revisore Contabile e del Direttore Generale, se nominati- prepara le bozze del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo economico e finanziario che saranno poi sottoposte da parte del Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 22
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze anche al di fuori degli Associati e provvede alla organizzazione e alla direzione degli uffici dell’Associazione e ne coordina le attività.

2. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore Generale:
a) attua le disposizioni dell’Assemblea, alla quale può proporre i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi dell’Associazione;
b) mantiene il coordinamento tra gli organi dell’Associazione;
c) comunica agli Associati le direttive e le delibere adottate dagli organi associativi;
d) sottopone all’approvazione dell’Assemblea (i) la partecipazione a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia iniziativa comunque coerente con gli scopi perseguiti dall’Associazione; (ii) le eventuali iniziative pubblicitarie da porre in essere; e (iii) i costi e la ripartizione tra gli Associati degli stessi;
e) collabora col Tesoriere alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale e del preventivo economico e finanziario da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
f) propone annualmente all’Assemblea l’importo delle quote di ammissione e dei contributi ordinari dovuti dagli Associati nonché le misure da adottare in caso di ritardato versamento degli stessi; il tutto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto.
3. Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici dei conti correnti postali.

Articolo 23
Revisore Contabile

1. L’Assemblea ordinaria può richiedere al Consiglio Direttivo di nominare un Revisore Contabile, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, del rendiconto economico e finanziario, e la tenuta dei libri dell’Associazione.

2. Il Revisore Contabile potrà essere costituito da un singolo soggetto oppure da un collegio composto da due o tre membri. In ogni caso, il singolo soggetto o tutti i componenti dovranno essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, e non potranno essere membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 24
Collegio dei Probiviri

1. L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non Associati, i tre componenti del Collegio dei Probiviri (che non possono essere membri del Consiglio Direttivo), con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri esprime parere circa la proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea di un provvedimento di espulsione dell’Associato.

2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

3. Se richiesto, il Collegio fornisce la propria interpretazione delle norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25
Disposizioni generali sulle cariche associative

1. Le cariche associative, ad eccezione della carica di Direttore Generale e/o di Revisore Contabile e/o di membro del Collegio dei Probiviri, sono riservate agli editori, ai legali rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti,ai consulenti e ai funzionari ed ai dipendenti (i funzionari ed i dipendenti, solo ove muniti di procura debitamente conferita dall’organo amministrativo) degli Associati. Costituisce pertanto motivo di immediata decadenza dalla carica la cessazione dell’appartenenza di tali soggetti all’impresa Associata o la cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’impresa dalla qualità di Associato.

2. I membri degli Organi dell’Associazione non potranno trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l’Associazione stessa. A mero titolo esemplificativo, costituisce motivo di incompatibilità con le cariche associative dell’Associazione il ricoprire cariche simili in associazioni o altri enti concorrenti dell’Associazione.

3. Fatto salvo il rimborso delle spese sopportate nell’interesse dell’Associazione e debitamente documentate, le cariche associative, ad eccezione del Direttore Generale e del Revisore Contabile, se nominati, sono gratuite, a meno che non venga diversamente stabilito dall’Assemblea.

Titolo IV
Fondo comune – Esercizio finanziario e rendiconto

Articolo 26
Fondo comune

1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione;
b) dalle quote annuali degli Associati;
c) da eventuali contributi straordinari;
d) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
e) da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
f) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
g) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota sul fondo medesimo.

4. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, è vietata la distribuzione agli Associati, in qualunque forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di riserve o fondi in qualunque modo denominati.

Articolo 27
Esercizio finanziario e rendiconto

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il rendiconto economico e finanziario annuale e il preventivo economico e finanziario, sono predisposti dal Tesoriere (in collaborazione col Direttore Generale, se nominato) e approvati dal Consiglio Direttivo (previo parere del Revisore Contabile, se nominato), e devono essere inviati agli Associati unitamente alla convocazione dell’Assemblea che deve approvarli.

Titolo V
Scioglimento dell’Associazione – Disposizioni finali

Articolo 28
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

1. L’Associazione si scioglie oltre che su deliberazione degli Associati, negli altri casi previsti dalla legge. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea in sede straordinaria in conformità alle previsioni del presente Statuto.

2. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione della Associazione provvede, con le medesime maggioranze, anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i compiti e stabilendo i criteri e le modalità della liquidazione. L’Assemblea determina altresì, con le medesime maggioranze, la devoluzione dell’eventuale patrimonio netto risultante dal rendiconto finale.

3. Nel rispetto dell’articolo 148 TUIR, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; inoltre è reso obbligatorio devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 29
Giurisdizione

1. Ferma restando la competenza del Collegio dei Probiviri, se nominato, per ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del presente Statuto, competente sarà il Foro di Roma.

Articolo 30
Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.